Articolo 117 Limitazioni nella guida.
1. Ã consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le
limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il
superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade
extraurbane principali
2 bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, il primo anno dal rilascio non è consentita la guida
di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di
veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di
potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai
veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la
persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120 del
presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1 lettera a),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di
guida.
Articolo 115 Requisiti per la guida dei veicoli
1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida è
consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico
non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque
nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all’articolo 117, comma 2-bis,
purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore
da almeno dieci anni, previo rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su
istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.14
1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da
uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di
corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due
in condizione di visione notturna, presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al
conducente, un’altra persona che non sia l’accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida
deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche “GA”. Chiunque
viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di
cui al comma 9 dell’articolo 122.
...ciao