Domanda:
limiti patente B 2011 e foglio rosa a 17 anni?
giovanni
2011-01-05 10:46:48 UTC
ciao ragazzi!
qst estate ho sentito al tg ke per i possessori di patente A1 c'era la possibilita di ricevere il foglio rosa al compimento dei 17 anni dopo 10 ore di guida in autoscuola. adesso ho cercato su google ma non trovo aggiornamenti...è o non è stata approvata qst legge?
ho sentito anche qualcosa sui limiti della potenza x i neopatentati...mi potete schiarire le idee?
grz buon anno!
10 punti
Tre risposte:
Alex
2011-01-05 11:27:47 UTC
Ciao,



Allora a 17 anni si potrà richiedere il foglio rosa per la B (ma l'esame si sosterrà sempre a 18 anni). Ti copio la risposta che avevo scritto il mese scorso ad un altro utente che parla proprio di questo:



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Il Nuovo Codice Stradale (ovvero la Legge 120/2010) prevede alcuni cambiamenti importanti:



Prima di tutto, i titolari di patente A1 (che resta sempre conseguibile a 16 anni e ti permette di guidare motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc e potenza nominale non superiore a 11 kW, e comunque abilitata alla guida di alcuni quadricicli... etc. etc.), non devono e non dovranno rifare nessun esame teorico per ottenere la patente A2, A3 o B. Poi, la legge non entrerà in vigore a gennaio in quanto è entrata in vigore a luglio 2010, è vero però che alcune regole entreranno in vigore più tardi. Ad esempio da questo mese (novembre 2010) per ottenere il foglio rosa dovrai prima superare l'esame di teoria (oppure devi avere la patente A o B, nel tuo caso sei apposto!) - mi sembra un'ottima cosa, non è possibile dare il foglio rosa a gente che non conosce le regole del codice. Un'altra regola che entrerà in vigore più tardi rispetto alla legge nel suo complesso, riguarda il limite tara/potenza per i neopatentati (chi conseguirà la patente B da febbraio 2011 non potrà guidare autovetture col rapporto tara/potenza superiore a 55 kW/t per il primo anno). Un'altra regola che entra in vigore dal 2011 riguarda i ciclomotori (motorini, cinquantini ... chiamali come vuoi) - ci sarà anche l'esame pratico per il patentino (ottima cosa secondo me).

Una novità entrata subito in vigore riguarda ad esempio i minorenni che guidano in stato di ebrezza, il minorenne beccato con un tasso alcolico compreso fra 0,01 e 0,5 mg/l dovrà aspettare fino ai 19 anni per poter prendere la B, il minorenne beccato con un tasso alcolico superiore a 0,5 mg/l dovrà aspettare fino al compimento del 21 anno per poter prendere la patente B.



Per quanto riguarda i 17enni, c'è la possibilità di richiedere il foglio rosa per la patente B se sono in possesso della patente A1, però la procedura è molto più complessa rispetto ad un maggiorenne. Nel caso del maggiorenne basta richiedere il foglio rosa e guidare affiancato da un patentato esperto (ovvero una persona che abbia la patente da almeno 10 anni) e poi deve mettere anche la "P", nel caso dei 17enni le cose si complicano, perché bisogna seguire un certo numero di lezioni di guida con un istruttore autorizzato, poi bisogna guidare accompagnato solo da una persona autorizzata nel foglio rosa(perciò se vuoi guidare col tuo papà, ovviamente se ha la patente da più di 10 anni, devi dichiararlo come accompagnatore e potrai guidare SOLO con lui, oppure con un istruttore autorizzato, invece un 18enne può guidare accompagnato da qualsiasi patentato esperto). Inoltre il 17enne non utilizzerà la lettera P , ma le lettere GA (Guida accompagnata).

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Inoltre voglio dirti che la legge è in vigore da luglio ma non si può ancora richiedere il foglio rosa a 17 anni perché non sono stati emessi i regolamenti di applicazione. Penso che fra 1 mesetto si potranno richiedere, ma come l'ho già detto non vale la pena.





SE HAI ALTRE DOMANDE, CHIEDI PURE!



BUON ANNO ANCHE A TE!
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2011-01-05 19:24:26 UTC
Sono entrambe proposte di leggi che ancora non sono entrate in vigore, e non è ancora sicuro che entrino in vigore!
?
2011-01-05 22:31:50 UTC
Articolo 117 Limitazioni nella guida.

1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le

limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il

superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade

extraurbane principali

2 bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, il primo anno dal rilascio non è consentita la guida

di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di

veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di

potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai

veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la

persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120 del

presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1 lettera a),

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il

divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di

guida.



Articolo 115 Requisiti per la guida dei veicoli

1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida è

consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico

non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque

nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all’articolo 117, comma 2-bis,

purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore

da almeno dieci anni, previo rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del competente

ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su

istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.14

1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da

uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di

corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due

in condizione di visione notturna, presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al

conducente, un’altra persona che non sia l’accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida

deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche “GA”. Chiunque

viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di

cui al comma 9 dell’articolo 122.

...ciao


Questo contenuto è stato originariamente pubblicato su Y! Answers, un sito di domande e risposte chiuso nel 2021.
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