Domanda:
ho guidato l auto è nn ho patente?
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2010-02-23 19:21:27 UTC
oggi ero cn il mio ragazzo è cm facciamo spesso mi ha fatto fare qualke guida in auto anke se io non ho la patente..cmq ci hanno fermato i carabinieri e ci hanno portato in caserma anke xkè il mio ragazzo aveva la patente a casa vorrei sapere se la macchina verrà ritirata visto ke è di sua madre e se ritirano la patente a lui e se sapet ke succeder a me xkè mi hanno lasciato un foglio cn scritto ke ho violato l articolo 116 comma 13 ipotesi 1..visto ke no ne capisco niente e ho molto paura spr ke mi darete informazioni grazie in anticipo...
Quattro risposte:
2010-02-23 19:31:01 UTC
Allora la macchina nn penso che ti venga ritirata xk è a nome della madre x fortuna...forse a lui ritireranno la patente x un pò e una multa credo...mentre a te penso che al compimento di 18 anni non potrai fare subito la patente penso che sia cosi ma controlla bene cosa voglia dire...cerca su google...o non potevi chiedere direttamente a loro? kmq prova qui http://www.codicestradainfantino.it/codice%20articoli/Art.116.htm un bacio :) e attenta bisogna andare in strade deserte a fare queste cose,se no aspetta ai 18 è meglio ;) ciao ciaooo
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2010-02-23 19:31:22 UTC
mi dispero io insieme a voi...

ma perchè fate queste sciocchezze?

nemmeno una, tante in fila.............

credo che i carabinieri fossero costernati quanto voi... ma non potevano fare altrimenti dovendo accertare le vostre generalità...

io portavo mia figlia in luoghi non aperti al traffico a fare piccoli esercizi, poi le guide solo col foglio rosa...

il tuo fidanzato queste cose DEVE saperle...
**mitica* . . . .
2010-02-24 06:22:10 UTC
Per chi consente la guida del proprio veicolo a una persona che non abbia la patente vi è una multa da 370 a 1.485 euro.... e qualche punto verrà rimosso dalla patente..... però se non lo hanno fatto seduta stante penso che non gli toglieranno i punti.....a te invece ...credo che non ti permetteranno di prendere la patente per i prossimi 3 anni....!!cmq state attenti a non scherzare su queste cose....mi raccomando...e non colpevolizzarti può accadere ,,,,purtroppo,,,,,, buona fortuna...
fabrizio s
2010-02-23 19:46:29 UTC
Art. 116. Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. (1)





13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione essere munito della patente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una sommamonocratica. (13)





13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 542 a euro 2.168. (10)



[14. Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di cui all'art. 121, guida senza da euro 37 a euro 150. Ove ricorrano i motivi ostativi al rilascio della patente di cui all'articolo 120, si applica quanto disposto dal comma 13.] (11)



15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. (11 bis)



16. (Abrogato). (12)



17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (5)



18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (9)













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(1) Rubrica modificata dall'art. 6 del D. Legisl. 9/2002. Sulla materia, v. anche d. m. 30 settembre 2003 (Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE - formato PDF - 478 KB).

(2) Comma inserito dall'art. 6 del D. Legisl. 9/2002.

(3) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge 151/2003, come sostituito integralmente dal decreto legge n.115 del 30 giugno 2005, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 168 del 17 agosto 2005.

(3a) Comma introdotto dal decreto legge n. 115 del 30 giugno 2005, convertito con modifiche, dalla Legge n. n. 168 del 17 agosto 2005 e modificato dal D.L. 248/07 convertito con modificazioni dalla L. 31/08.

(3b) Comma modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94

(4) Comma inserito dall'articolo 5 del decreto legge n.115/2005.

(5) Comma modificato dall'art. 6 del D.Legisl. 9/2002.

(6) A seguito di Comunicazione della Commissione UE, che ha rilevato la non conformità di tale termine con quanto previsto dalla direttiva 91/439/CEE riguardo alle condizioni per l'ottenimento delle patenti C e D, questo comma è stato dichiarato inapplicabile dal Ministero dei Trasporti.

(7) Così modificato dall'art. 5, d.l. 28 giugno 1995, n. 251, conv. in legge 3 agosto 1995, n. 351. Il certificato di abilitazione professionale di tipo KE per addetti a servizi d'emergenza è stato soppresso dall'art. 17, comma 26, legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(8) Gli obblighi di eseguire i versamenti sono stati soppressi dall'art. 17, comma 25, legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(9) Così modificato dall'19, D.Legisl. 30 dic. 1999 n.507.

(10) Disposizione in vigore dal 1° luglio 2004, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D. Legisl. 9/2002, come modificato prima dal decreto-legge 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003 e, di seguito dal decreto legge n.115 del 30 giugno 2005, convertito con modifiche, dalla Legge n. 168 del 17 agosto 2005.

(11) Comma soppresso dall'art. 6 del D. Legisl. 9/2002.

(11 bis) Comma così modificato dall'art. 14 del D. Legisl. 21 novembre 2005, n. 286, pubblicato in GU 9.1.2006, n.6.

(12) Comma abrogato dall'art. 15, d.P.R.


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