Art. 116. Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. (1)
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione essere munito della patente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una sommamonocratica. (13)
13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 542 a euro 2.168. (10)
[14. Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di cui all'art. 121, guida senza da euro 37 a euro 150. Ove ricorrano i motivi ostativi al rilascio della patente di cui all'articolo 120, si applica quanto disposto dal comma 13.] (11)
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. (11 bis)
16. (Abrogato). (12)
17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (5)
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (9)
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(1) Rubrica modificata dall'art. 6 del D. Legisl. 9/2002. Sulla materia, v. anche d. m. 30 settembre 2003 (Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE - formato PDF - 478 KB).
(2) Comma inserito dall'art. 6 del D. Legisl. 9/2002.
(3) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge 151/2003, come sostituito integralmente dal decreto legge n.115 del 30 giugno 2005, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 168 del 17 agosto 2005.
(3a) Comma introdotto dal decreto legge n. 115 del 30 giugno 2005, convertito con modifiche, dalla Legge n. n. 168 del 17 agosto 2005 e modificato dal D.L. 248/07 convertito con modificazioni dalla L. 31/08.
(3b) Comma modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94
(4) Comma inserito dall'articolo 5 del decreto legge n.115/2005.
(5) Comma modificato dall'art. 6 del D.Legisl. 9/2002.
(6) A seguito di Comunicazione della Commissione UE, che ha rilevato la non conformità di tale termine con quanto previsto dalla direttiva 91/439/CEE riguardo alle condizioni per l'ottenimento delle patenti C e D, questo comma è stato dichiarato inapplicabile dal Ministero dei Trasporti.
(7) Così modificato dall'art. 5, d.l. 28 giugno 1995, n. 251, conv. in legge 3 agosto 1995, n. 351. Il certificato di abilitazione professionale di tipo KE per addetti a servizi d'emergenza è stato soppresso dall'art. 17, comma 26, legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(8) Gli obblighi di eseguire i versamenti sono stati soppressi dall'art. 17, comma 25, legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(9) Così modificato dall'19, D.Legisl. 30 dic. 1999 n.507.
(10) Disposizione in vigore dal 1° luglio 2004, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D. Legisl. 9/2002, come modificato prima dal decreto-legge 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003 e, di seguito dal decreto legge n.115 del 30 giugno 2005, convertito con modifiche, dalla Legge n. 168 del 17 agosto 2005.
(11) Comma soppresso dall'art. 6 del D. Legisl. 9/2002.
(11 bis) Comma così modificato dall'art. 14 del D. Legisl. 21 novembre 2005, n. 286, pubblicato in GU 9.1.2006, n.6.
(12) Comma abrogato dall'art. 15, d.P.R.