l'art. 181 impone l'obbligo di esposizione del contrassegno d'assicurazione per tutti i veicoli. In caso di mancata esposizione, gli agenti accertatori intimano il proprietario del veicolo che deve presentare entro 20 giorni il certificato d'assicurazione in un posto di polizia. In caso contrario sarà sanzionato ai sensi dell'art.180 comma VIII.
Inoltre, la giurisprudenza afferma che la mancata esposizione del contrassegno non è sufficiente a configurare la violazione di cui all'art.193.
Riguardo l'art.193, questi sancisce l'obbligo di copertura assicurativa per i veicoli a motore in circolazione.
Se l'area in cui sostava l'auto era un'area sì privata, ma aperta al pubblico (come ad es. il parcheggio di un centro commerciale), il veicolo ha l'obbligo di essere assicurato.
Se l'assicurazione era sospesa, si può richiedere la riduzione della sanzione a !/4 se si attiva la stessa entro 15 giorni.
Ad ogni modo, all'atto della contestazione dell'art. 193 il veicolo privo di copertura assicurativa, DEVE essere assolutamente rimosso con terzi mezzi specifici autorizzati.
Nell'ipotesi specifica, il proprietario del veicolo può ricorrere al giudice di pace o al prefetto, perché il verbale riporta dati sbagliati (ovvero si attesta che sostava nei parcheggi di un centro commerciale, mentre in realtà il luogo era un altro) e verrà accolto senza alcun indugio.